COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Carugo Camp. 2^ Cat. / Gir. N Gara dell’8/02/2004 tra Vis Nova/Carugo (C.U. n.24 del Comitato di Como datato 19/02/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Carugo Camp. 2^ Cat. / Gir. N
Gara dell’8/02/2004 tra Vis Nova/Carugo
(C.U. n.24 del Comitato di Como datato 19/02/2004)
La società CARUGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il tesserato Motta Paolo, assistente dell’arbitro nella gara su menzionata, sino al 31/01/2009, lamentando che non risponde al vero quanto riferito nel referto arbitrale in quanto a fine gara si sarebbe limitato a spingere leggermente l’arbitro con il palmo della mano aperta accompagnando il gesto con l’espressione “ma sta dentro”. L’arbitro si sarebbe lasciato cadere a terra con il solo intento di aggravare il gesto del Motta. Infatti a che si era recato ad incontrare l’arbitro non aveva rilevato segni visibili del pugno ricevuto. Chiede la reclamante che il Motta possa chiarire quanto accaduto con la Commissione Disciplinare e con l’arbitro.
La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società CARUGO e sentito l’arbitro
OSSERVA
Preliminarmente occorre precisare che il Motta non ha proposto reclamo in proprio e quindi gli è precluso di comparire; inoltre mai è consentito il contraddittorio con l’arbitro espressamente vietato dal C.G.S.
Occorre ulteriormente precisare che il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale, il quale, se immune da incongruenze e da contraddizioni, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.
Orbene, dal referto arbitrale si legge che al 20’ delle ripresa il Motta veniva allontanato dall’arbitro e nell’allontanarsi lo minacciava con la presente espressione “Ti manderò via segnato”.
A fine gara il Motta bussava alla porta dello spogliatoio dell’arbitro e appena questa si apriva lo colpiva con un violento pugno sul viso provocandone la caduta.
L’arbitro riferisce ancora di aver sentito dolore fino a sera, ma di non aver avuto bisogno di cure mediche. Proprio per questo, seppur è da considerare l’inqualificabile gesto del Motta atto violento, la sanzione inflitta appare eccessiva e va quindi mitigata; più rispondente al gesto si ritiene una squalifica sino al 31/01/2008.
Per tali motivi, in parziale accoglimento del su indicato reclamo
SI DELIBERA
Di ridurre l’inibizione al sig. Motta Paolo a tutto il 31 Gennaio 2008
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