COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano Camp. 2^ Cat. / Gir. R Gara del 08/02/2004 tra Nuova Rozzano/Locate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano Camp. 2^ Cat. / Gir. R
Gara del 08/02/2004 tra Nuova Rozzano/Locate
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla POL. NUOVA ROZZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante, la società C.S.LOCATE avrebbe fatto partecipare il calciatore DAMBROSIO DENNIS in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte coma previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società C.S. LOCATE non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che come dal C.U. n.27 del 19/02/2004 del Comitato di Milano, il calciatore DAMBROSIO risulta squalificato nel campionato JUNIORES PROV. e di conseguenza deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento disciplinare (art. 17 n.3 del C.G.S.)
Rilevato che di conseguenza il reclamo è infondato in quanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano Camp. 2^ Cat. / Gir. R Gara del 08/02/2004 tra Nuova Rozzano/Locate"