COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Sarginesco Camp. 2^ Cat. / Gir. W Gara del 01/02/2004 tra Rivaltese/Sarginesco
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Sarginesco Camp. 2^ Cat. / Gir. W
Gara del 01/02/2004 tra Rivaltese/Sarginesco
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL. SARGINESCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società RIVALTESE avrebbe fatto partecipare il calciatore BRUNONI LUCA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo steso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società U.S. RIVALTESE non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.22 del 29/01/2004 del Comitato di Cremona il calciatore non risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo non è fondato in quanto il calciatore stesso aveva titolo a partecipare alla gara in esame,
Dall’esame del referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, infatti, non risulta che il calciatore sia stato espulso dal terreno di gioco.
La partecipazione del calciatore BRUNONI LUCA nella gara dell’1/02/2004 deve ritenersi pertanto del tutto legittima.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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