COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 6/ 3/2004 SIRMIONESE – COMUNALE DOSOLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 6/ 3/2004 SIRMIONESE - COMUNALE DOSOLO Al minuto 48 del secondo tempo l’Arbitro constatava che l’impianto d’illuminazione non era più funzionante per via di un guasto: dato atto che a detta di un dirigente della società ospitante il guasto non era facilmente riparabile, non potendo pertanto portare a termine il periodo di recupero decideva di sospendere definitivamente la gara. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola numero 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. Numero 19). “La società che intende evocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazionequale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. numero 16)”. Pertanto, non essendo pervenute da parte della società ospitante causedi giustificazione, DELIBERA Di comminare alla società Sirmionese, ai sensi dell’art. 12 del NuovoC.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. Gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono riportati nell’apposita sezione del presente comunicato.
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