COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Tritium 1908 Camp. Eccellenza / Gir. B Gara del 29/02/2004 tra Arcene/Tritium 1908 (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Tritium 1908 Camp. Eccellenza / Gir. B Gara del 29/02/2004 tra Arcene/Tritium 1908 (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004) La società S.S. TRITIUM 1908 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SALA ROBERTO per 4 GARE, sostenendo che il calciatore non avrebbe tenuto il comportamento indicato nel referto arbitrale. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore ROBERTO SALA, capitano della S.S. TRITIUM 1908, in seguito ad una decisione arbitrale, protestava vivacemente con il direttore di gara; al termine della gara lo stesso calciatore rincorreva l’arbitro e reiterando le proteste ostacolava con il corpo l’uscita dal terreno di gioco del direttore di gara, successivamente veniva allontanato da alcuni compagni di squadra. Pertanto visto il comportamento tenuto dal calciatore ROBERTO SALA e la sua qualifica di capitano della S.S. TRITIUM 1908, la squalifica comminatagli dal G.S. appare equa e pertanto va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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