COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. POSAL CALCIO Camp. Jun. Prov. / Gir. D Gara del 29/02/2004 tra Posal Calcio/Atl. Ambrosiano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. POSAL CALCIO Camp. Jun. Prov. / Gir. D
Gara del 29/02/2004 tra Posal Calcio/Atl. Ambrosiano
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla POSAL CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante, la società ATLETICO AMBROSIANO avrebbe fatto partecipare il calciatore PILLA ANDREA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.3 del C.G.S..
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la società ATLETICO AMBROSIANO non ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che come da C.U. n.27 del 19/02/2004 del settore giovanile e scolastico, il calciatore PILLA ANDREA risulta squalificato nel campionato ALLIEVI PROV. e di conseguenza deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento disciplinare (art. 17 n.3 del C.G.S.)
Rilevato che di conseguenza il reclamo è infondato in quanto il calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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