COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 21/ 3/2004 SENAGO CALCIO – NIBIONNO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 21/ 3/2004 SENAGO CALCIO - NIBIONNO Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Senago dal minuto16 del secondo tempo e fino al minuto 34 del secondo tempo ha schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1983 anzichè i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. num.2 del 10-07-2003 al punto 3.1.4., ha stabilito che è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalità di cui al punto 3.1.1 del C.U. num.44 del 30-05-2002, cosi come ribadito al punto 7 delle Norme Federali e determinazioni del CRL pubblicate con allegato al C.U. num.11 del 18 Settembre 2003; pertanto le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1983. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara cosi come prevista dall’art.12 del C.G.S. PQM DELIBERA Di comminare alla società Senago la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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