COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 GARA Calcio Dairago – GDA Cassano Del 12-03-04 GIRONE A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 GARA Calcio Dairago – GDA Cassano Del 12-03-04 GIRONE A Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 18/03/2004 questo Giudice Sportivo, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti durante la gara e riguardanti i calciatori Ornago Cristian, Ripoldi Simone e Calloni Ivan (Società Dairago), ha deciso di riservarsi ogni decisione in ordine alla omologazione della gara ed ai provvedimenti nei confronti della Società; inoltre ha sospeso in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i calciatori Ornago Cristian, Ripoldi Simone e Calloni Ivan ( tutti della Società Dairago), Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 19° del secondo tempo l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore Ripoldi Simone della Società Dairago per aver profferito bestemmie; a questo punto interveniva il calciatore Ornago Cristian della Società Dairago che andava incontro all’arbitro con atteggiamento talmente minaccioso da dover essere bloccato dai compagni, il citato calciatore profferendo gravi minacce nei confronti del direttore di gara tentava, nonostante l’arbitro si fosse allontanato di circa una decina di metri, di raggiungerlo facendosi largo e divincolandosi da coloro (cinque o sei persone) che lo trattenevano e che nuovamente riuscivano a bloccarlo a circa due metri dal direttore di gara. Il calciatore veniva quindi definitivamente allontanato. Ripresa la gara dopo alcuni minuti di interruzione, il capitano della società Dairago Calloni Ivan continuava a mantenere un atteggiamento di contestazione dicendo all’arbitro che aveva rovinato la gara e che quanto accaduto era colpa sua: il direttore di gara doveva provvedere ad espellerlo ed in tal modo la società Dairago sarebbe rimasta con solo 2 calciatori causando la sospensione definitiva della gara, tuttavia in considerazione delle circostanze percedentemente dette, al fine di salvaguardare la sua incolumità l’arbitro decideva di continuare la gara pro forma. Peraltro il calciatore Ripoldi Simone della Società Dairago, sistematosi in tribuna con gesti ed urla lanciava minacce all’arbitro indi lo attendeva all’ingresso dello spogliatoio chiedendo spiegazioni riguardo alla sua espulsione ma veniva allontanato. Rilevato che il direttore di gara ha ritenuto interrotta la gara a seguito delle espressioni irriguardose del capitano Calloni Ivan (infatti la società Dairago sarebbe rimasta senza il numero minimo di calciatori consentito dal regolamento), continuando la gara pro forma solo per salvaguardare la propria incolumità; Dato atto che l’arbitro è stato salvaguardato da alcuni calciatori e dirigenti della società Dairago durante ed al termine della gara, la qual cosa verrà valutata ai fini della erogazione della sanzione alla società. P.Q.S. DELIBERA 1) di comminare alla società Dairago l’ammenda di ¤ 500,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori nonché; la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) Di squalificare il calciatore Ornago Cristian della Società Dairago, per mesi cinque, vale a dire fino al 11-08-2004. 3) Di squalificare il calciatore Ripoldi Simone della Società Dairago, per gare quattro; 4) Di squalificare il calciatore Calloni Ivan della Società Dairago, per gare quattro; sanzione aggravata per la sua qualità di capitano
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