COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 21/12/2003 INVERUNO – CERRO MAGGIORE CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 21/12/2003 INVERUNO - CERRO MAGGIORE CALCIO Al 51° minuto del 2° tempo un calciatore della squadra ospitata veniva colpito da un avversario che gli provocava una ferita sanguinante in prossimita’ di un orecchio; purtroppo il direttore di gara non e’ stato in grado di identificare il responsabile. Al termine della gara mentre stava lasciando il terreno di gioco il sig. Galli Romano dirigente della societa’ Inveruno, che aveva svolto le funzioni di guardalinee di parte, correva verso il direttore di gara e gli afferava il braccio strattonandolo in modo violento e minaccioso mentre lo accusava di essere disonesto e corrotto: peraltro anche i calciatori dell’Inveruno che stavano uscendo hanno pesantemente ingiuriato e minacciato il direttore di gara oltraggiandolo in quanto hanno espresso gravi apprezzamenti sull’orientamento sessuale del direttore di gara stesso e sul comportamento della di lui madre. Mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio il direttore di gara veniva colpito da un “impacco di ghiaccio” che gli causava una ferita sanguinante alla testa. Voltandosi per identificare il responsabile dell’azione si travava davanti cinque calciatori dell’Inveruno non riuscendo pero’ ad identificare il lanciatore. Il fatto comunicato al Presidente della societa’ Inveruno ne ha causato il suo intervento seppur ritardato e solo verbale in soccorso del direttore di gara. Pur essendo il lancio del ghiaccio avvenuto di fronte a diverse persone nessuno e’ stato in grado di indicare il responsabile che ha causatoal direttore di gara una contusione escoriata alla regione occipitale, giudicata guaribile in cinque giorni dal medico di gardia del pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio. Il sig. Riva Gianluca dirigente accompagnatore della societa’ Inverunonon solo non si preoccupava della situazione creatasi al termine della gara tra i calciatori delle due societa’ che si spintonavano ed insultavano reciprocamente, ma scherniva il direttore di gara con frasi irridenti e sprezzanti e mentre in tal modo simulava di intervenire non solo non faceva nulla per tranquilizzare la situazione ma di fatto col suo atteggiamento irridente e sprezzante pronunciava epiteti ed ingiurie nei confronti dell’arbitro cosi’ aizzando ancor piu’ i presenti. Il direttore di gara riteneva quindi necessario l’intervento delle forze dell’ordine che venivano da lui stesso chiamate e che intervenendo con prontezza ristabilivano la calma. L’art. 2 del Nuovo CGS stabilisce che: “Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara e’ responsabile, ai sensidel presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilita’ viene meno nel momento in cui e’ comunque individuato l‘autore dell’atto. Per i fatti violenti su indicati, in quanto commessi dai propri tesserarti, e’ oggettivamente responsabile la societa’ Inveruno, che deve percio’ essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 4e dell’art.10, commi 4 e 5 del nuovo C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1) Di omologare il risultato della gara come segue: INVERUNO - CERRO MAGGIORE 3 - 3; 2) Di comminare alla societa’ Inveruno l’ammenda di E. 1.200,00 per responsabilita’ oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori e dirigenti nei confronti dell’arbitro e di un calciatore ospite; 3) Di sospender in via cautelare il capitano della societa’ Inveruno, Alesse Elio, in attesa della risultanze degli accertamenti richiesti all’Ufficio Indagini Federale ai sensi dell’articolo 30c.3 del nuovo CGS in ordine all’atto di violenza compiuto nei confronti del direttore di gara, riservandosi ogni altra decisione in merito; 4) Di inibire il dirigente della societa’ Inveruno, Galli Romano, fino al 29.9.04 per i motivi su indicati; 5) Di inibire il dirigente della societa’ Inveruno, Riva Gianluca, fino al 30.6.04 per i motivi su indicati; 6) Di dare atto che gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono riportati nell’apposita sezione del presente comunicato
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