COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.O. Calvenzano Camp. 2° Cat. / Gir. G Gara del 30/11/2003 tra Cavenago-Calvenzano (C.U. n.16 del Comitato di Monza datato 04/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.O. Calvenzano Camp. 2° Cat. / Gir. G Gara del 30/11/2003 tra Cavenago-Calvenzano (C.U. n.16 del Comitato di Monza datato 04/12/2003) La società CALVENZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CLAUDIO BUTTINONI sino al 31/07/2004, inibito il tecnico MARIO C. MONZIO e il dirigente ROBERTO GUSMINI sino al 31/12/2003, lamentando che la stretta di mano data dal BUTTINONI all’arbitro al termine della gara non è stata violenta. La società reclamante nega inoltre che il GUSMINI e il MONZIO abbiano offeso e/o insultato l’arbitro, limitandosi ad esporre educatamente i propri punti di vista ed opinioni sulla gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: dal rapporto del direttore di gara, fonte privilegiata di prova, emerge che il GUSMINI e il MONZIO hanno insultato e minacciato verbalmente l’arbitro ostacolandone il cammino nel rientro agli spogliatoi. Emerge altresì che il BUTTINONI ha stretto la mano dell’arbitro a fine gara con una certa vigorosità. La gravità del comportamento tenuto dal GUSMINI e dal MONZIO giustifica l’inibizione loro comminata dal G.S. La gravità del comportamento tenuto dal calciatore BUTTINONI, giustifica invece una lieve riduzione della squalifica comminata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica del calciatore CLAUDIO BUTTINONI a tutto il 30/04/2004 e conferma per il resto la delibera impugnata. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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