COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°38 del 02/04/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.S.Ilario Milanese Camp. 3^ Cat. / Gir. B Gara del 07/03/2004 tra S.Ilario/Or.S.Francesco (C.U. n.29 del Comitato di Legnano datato 11/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°38 del 02/04/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.S.Ilario Milanese Camp. 3^ Cat. / Gir. B Gara del 07/03/2004 tra S.Ilario/Or.S.Francesco (C.U. n.29 del Comitato di Legnano datato 11/03/2004) La G.S.S.ILARIO ha impugnato la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto per ottenere la ripetizione della gara, a suo dire, falsata da alcune decisioni arbitrali a suo sfavore (calcio di rigore, accordato alla squadra avversaria ed espulsione del portiere), in quanto il reclamo non era stato preceduto da “preannuncio di reclamo” e il reclamo stesso non era stato inviato a mezzo di raccomandata alla società OR.S.FRANCESCO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il precedente reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. anche alla squadra avversaria osserva: i vizi del reclamo presentato dal S.ILARIO MILANESE al G.S. non possono essere sanati da nuovo reclamo avanti a Questa Commissione. Osserva inoltre che non possono essere oggetto di reclamo le decisioni di gioco assunte dall’arbitro durante lo svolgimento della gara in quanto non sono di competenza di Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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