COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Camp. 2^ Cat. / Gir. P Gara del 21/03/2004 tra Vergiatese/Cadrezzatese (C.U. n.30 del Comitato di VARESE datato 25/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°39 del 08/04/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese Camp. 2^ Cat. / Gir. P Gara del 21/03/2004 tra Vergiatese/Cadrezzatese (C.U. n.30 del Comitato di VARESE datato 25/03/2004) La società CADREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAROTTA FABIO sino al 02/06/2004, lamentando che il calciatore non si sarebbe reso responsabile dei fatti a lui ascritti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il calciatore MAROTTA prima protestando rivolgeva al direttore di gara frasi offensive ed irriguardose e subito dopo strattonava la maglia all’arbitro. Comunque pur biasimando la condotta del calciatore sanzionato, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore MAROTTA FABIO a tutto il 15/05/2004 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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