COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Goito Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 21/02/2004 tra Cannetese/Goito (C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Mantova datato 26/02/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Goito Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 21/02/2004 tra Cannetese/Goito (C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Mantova datato 26/02/2004) La società A.C. GOITO ha proposto reclamo avverso l’omologazione della gara, lamentando che il Comitato Provinciale aveva rinviato tutte le gara e che la gara, unica disputatasi, si era svolta in condizioni di tempo pessimo e di terreno impraticabile. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 e che copia dello stesso è stata trasmessa alla controparte, rileva che la A.C. GOITO si è regolarmente presentata al campo di gioco e ha disputato la gara. Non può di conseguenza, dopo aver perso, lamentare che il Campionato era stato sospeso, Per quanto riguarda l’asserita impraticabilità del terreno di gioco, va rilevato che il reclamo è inammissibile in quanto solo l’arbitro è legittimato a decidere sulla praticabilità o meno del terreno stesso. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA Il reclamo INAMMISSIBILE e dispone l’addebito della relativa tassa.
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