COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli Camp. 1^ Cat. / Gir. G Gara del 29/02/2004 tra Mulinello/Ronago Ambrosoli (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli Camp. 1^ Cat. / Gir. G Gara del 29/02/2004 tra Mulinello/Ronago Ambrosoli (C.U. n.34 del C.R.L. datato 04/03/2004) La società RONAGO AMBROSOLI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BALLERINI MAURO a tutto il 05/05/2004 e chiedono una riduzione della squalifica comminatagli del G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rileva: che, letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore BALLERINI in seguito ad una decisione arbitrale, teneva un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara e, continuando nelle proteste, lo spintonava leggermente. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal BALLERINI, la sanzione comminatagli dal G.S. appare equa e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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