COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Albosaggia Camp. 2^ Cat. / Gir. Z Gara del 07/03/2004 tra Albosaggia/Cortenova (C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Sondrio datato 10/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Albosaggia Camp. 2^ Cat. / Gir. Z Gara del 07/03/2004 tra Albosaggia/Cortenova (C.U. n.29 del Comitato Provinciale di Sondrio datato 10/03/2004) La società A.C. ALBOSAGGIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TOGNONI DAVIDE per 4 GARE e chiede una riduzione della squalifica comminatagli dal G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: che, letti gli atti e sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio rapporto, al termine della gara, mentre i calciatori di entrambe le squadre rientravano negli spogliatoi il TOGNONI colpiva violentemente un calciatore della squadra avversaria. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore DAVIDE TOGNONI, la squalifica inflitta dal G.S. appare congrua, Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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