COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara FRAGAGNANO – FRIGOLE del 29/ 2/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara FRAGAGNANO - FRIGOLE del 29/ 2/ 2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la società U.S. FRIGOLE proponeva ricorso avverso l'omologazione della gara in oggetto; - in particolare, la reclamante deduceva che: al 42° minuto del secondo tempo, il calciatore della società U.S.FRAGAGNANO sig. GALINA DOMENICO, espulso per un fallo di gioco ai danni del calciatore NEGRO FEDERICO, colpiva quest'ultimo alla testa, facendogli perdere conoscenza; sospesa la gara, l'arbitro subiva l'aggressione da parte degli altri tesserati del FRAGAGNANO; pertanto, chiedeva infliggersi alla società U.S. FRAGAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara. Con comunicazione del 6.3.2004, la società U.S. FRAGAGNANO faceva pervenire proprie controdeduzioni in merito al proposto ricorso. Tanto rilevato, questo G.S. osserva quanto segue. Il ricorso proposto dalla società U.S. FRIGOLE è del tutto infondato e va, pertanto, rigettato. Infatti, dall'esame degli atti ufficiali, con particolare riferimento al referto di gara, al supplemento di rapporto ad esso allegato ed all'ulteriore supplemento reso dal direttore di gara in data 9.3.2004, si evince senza alcuna ombra di dubbio che la società reclamante deve essere ritenuta esclusiva responsabile della sospensione della partita in oggetto, stante il suo immotivato rifiuto di proseguirla. Tutte le deduzioni formulate dalla medesima società a fondamento del proposto reclamo non trovano alcun riscontro nei su citati atti ufficiali. Pertanto, considerata, come già esposto, la rinuncia da parte della società U.S. FRIGOLE a proseguire la gara in oggetto, DELIBERA 1- di comminare alla società U.S. FRIGOLE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società U.S. FRAGAGNANO; 2- di comminare alla società U.S. FRIGOLE la penalizzazione di un punto in classifica; 3- di comminare alla società U.S. FRIGOLE l'ammenda di EURO 52.00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n.1 del C.R.P. dell'1.7.2003; 4- di demandare al C.R.P. per quanto di sua competenza.
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