COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara CASTELLANA – MOLFETTA CALCIO del 7/ 3/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara CASTELLANA - MOLFETTA CALCIO del 7/ 3/ 2004 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. Molfetta Calcio chiedeva l'applicazione del disposto dell'Art. 12 comma 1 C.G.S. in danno dell'A.S. Castellana Calcio addebitando in via esclusiva a quest'ultima la responsabilità per la sospensione della gara poichè non avrebbe provveduto a far ritracciare le linee del campo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo; - che dal referto arbitrale emerge invece che la gara è stata sospesa per l'assoluta impraticabilità del terreno di gioco a causa dell'abbondante pioggia; Tanto premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. MOLFETTA CALCIO e per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto della società; 2) di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
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