COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara TURI – ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 21/ 3/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara TURI - ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 21/ 3/ 2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - la società Atletico Calcio Mottola, che aveva iniziato la gara schierando in campo n.3 calciatori appartenenti alla categoria "juniores", al 42° minuto del secondo tempo, provvedeva a sostituire il calciatore n. 5 DE CRESCENZO CARLO (18.03.1984) con il calciatore n. 18 ORLANDO VINCENZO (16.07.1979); - pertanto, la società Atletico Calcio Mottola rimaneva in campo, dal 42° minuto del secondo tempo, con soli due calciatori "juniores", contravvenendo quindi alle prescrizioni pubblicate sul C.U. n.5 del 31.7.2003 del C.R. Puglia, le quali prevedono l'obbligo, da parte delle società di schierare, sin dall'inizio e per tutta la durata dell'incontro, almeno un calciatore nato dall'1.1.1985 in poi ed almeno due calciatori nati dall'1.1.1984 in poi; tanto rilevato, visti ed applicati gli artt. 12, comma cinque, C.G.S., e 34 bis delle N.O.I.F., DELIBERA di comminare alla società Atletico Calcio Mottola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società POL. TURI.
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