COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. FRAGAGNANO – U.S. FRIGOLE del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Frigole in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per la penalizzazione di un punto in classifica e per l’ammenda di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff .n. 35 in data 11 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. FRAGAGNANO – U.S. FRIGOLE del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Frigole in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per la penalizzazione di un punto in classifica e per l’ammenda di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff .n. 35 in data 11 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rileva questa Commissione che dagli atti ufficiali, ed in particolare dal referto dell’arbitro e dal successivo supplemento , il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni, risulta chiaramente che la partita venne temporaneamente sospesa a seguito di una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre, sedata dall’arbitro dopo pochi minuti; Che l’arbitro ordinava, quindi, la ripresa della gara, ma, nonostante i reiterati inviti rivolti al capitano dell’ U. S. Frigole, la squadra, che nel frattempo si era rinchiusa nel proprio spogliatoio, si rifiutava di tornare in campo; Ciò posto non v’è dubbio che la decisione del Giudice Sportivo, correttamente adottata ,vada confermata, in applicazione dell’ art. 53 secondo comma delle Noif; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ U. S. Frigole e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it