COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SARROCH ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15.01.2004 Gara Sarroch / Mandas dell’11.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SARROCH ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15.01.2004 Gara Sarroch / Mandas dell’11.01.2004. La società Sarroch ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) squalifica per sei gare al giocatore Porceddu Giacomo per ingiurie e tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro; 2) squalifica per tre gare ai giocatori Fadda Massimo e Lai Francesco per aver insultato e ingiuriato il direttore di gara; 3) ammenda di Euro 400,00 per ingiurie e minacce rivolte da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale durante e dopo la gara. La reclamante contesta la portata degli eventi descritti dall’arbitro. In particolare sostiene: - che il giocatore Porceddu Giacomo, pur concitato e scomposto nella protesta, non aveva alcuna intenzione di aggredire l’arbitro; - che i giocatori Fadda Massimo e Lai Francesco hanno protestato senza proferire insulti e ingiurie al direttore di gara; - che, per quanto riguarda il comportamento del pubblico, non c’è stata invasione o tentativo di aggressione nei confronti della terna arbitrale. La Commissione, rilevato che i fatti contestati dalla reclamante sono stati riportati dal direttore di gara in modo chiaro e circostanziato, sostiene tuttavia che la squalifica di sei giornate nei confronti del giocatore Porceddu Giacomo, rispetto al comportamento addebitatogli, sia eccessiva perché, in buona sostanza, si è trattato di una protesta che, per quanto scomposta, è rimasta nei limiti delle offese e degli insulti senza sfociare in aggressione all’arbitro; così come eccessiva è l’ammenda inflitta alla società per il comportamento assunto dai propri sosteniori che di fatto hanno contestato nei confronti della terna arbitrale in maniera generica, come frequentemente accade nei campi di gara. Pertanto la Commissione ritiene meritevole di parziale accoglimento il reclamo della società Sarroch e per questi motivi DELIBERA: - di ridurre la squalifica del giocatore Porceddu Giacomo da sei a quattro gare; - di ridurre l’ammenda inflitta alla società Sarroch da Euro 400 a Euro 200; - di confermare la squalifica per tre giornate per i giocatori Fadda Massimo e Lai Francesco. Dispone il non addebito della tassa.
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