COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. LATTE ARBOREA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Latte Arborea / Villacidro del 04.01.2004

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. LATTE ARBOREA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Latte Arborea / Villacidro del 04.01.2004. La U.S. Latte Arborea ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Chessa Gabriele fino al 04.03.2004, perché, risentendo di una decisione tecnica dell’arbitro, gli si avventava contro, afferrandolo per la maglia, insultandolo e minacciandolo. La reclamante, a sostegno del ricorso, assume che la reazione del giocatore, seppur scomposta, debba ritenersi priva di cattiveria e premeditazione. La Commissione, - letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, - sentito il Presidente della reclamante, il quale ha confermato i motivi del reclamo; - preso atto che il comportamento del calciatore Chessa Gabriele seppur scomposto ed ingiurioso, è da ascrivere alla foga agonistica, immediatamente contenuta alla notifica del provvedimento e privo della volontà di agire con violenza; DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Chessa Gabriele fino al 14.02.2004. Dispone il non addebito della tassa.
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