COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. ALA’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Tzaramonte / Alà del 04.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. ALA’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Tzaramonte / Alà del 04.01.2004. La società Alà ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva irrogato, ad entrambe le Società, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, aveva inibito il dirigente Pinna Gian Piero sino al 31.03.2004 ed aveva squalificato il giocatore Pia Efisio per due giornate ed i giocatori Pitta Alessio, Molinu Antonio, Fodde Giuseppe e Scanu Francesco per tre giornate. A sostegno del reclamo la società ricorrente ha evidenziato alcune contraddizioni del referto arbitrale e contestato che il dirigente e i giocatori suddettisi fossero resi responsabili dei fatti addebitati; per quanto riguarda l’abbandono della posizione da parte del guardalinee Pinna Gian Piero, ha osservato che quest’ultimo vi era stato costretto dalla necessità di difendere un tesserato della sua società che veniva aggredito all’interno dello spogliatoio. Fatte queste premesse la società reclamante ha sostenuto che le sanzioni irrogate erano state troppo severe in relazione ai fatti effettivamente commessi. Nel corso del procedimento veniva sentito il direttore di gara, che confermava integralmente il suo rapporto. La Commissione disciplinare ritiene che il reclamo debba essere respinto con il riferimento alle sanzioni irrogate alla società, (perdita della gara) ed ai giocatori (tre giornate di squalifica). Il direttore di gara, infatti, ha integralmente confermato di aver dovuto sospendere la gara in seguito al comportamento dei giocatori delle due squadre che si erano resi responsabili di fatti tali da rendere vari i tentativi da lui effettuati di riportare la calma in campo. Ugualmente deve essere confermata la sanzione irrogata ai giocatori che hanno abbandonato la panchina senza autorizzazione mentre va considerata con minor rigore la posizione del dirigente Pinna Gian Piero, che ha posto in essere un comportamento di mera protesta, privo di qualsiasi intenzione di violenza o di insulti, nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre l’inibizione irrogata al dirigente Pinna Gian Piero sino a tutto il 15.02.2004 e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone di non addebitare la tassa di reclamo.
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