COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GERREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15.01.2004 Gara Samatzai 85 / Gerrei dell’11.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GERREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15.01.2004 Gara Samatzai 85 / Gerrei dell’11.01.2004. La società Gerrei proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del G.S. 1) sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a favore della società Samatzai 85; 2) ammenda di Euro 200,00 alla società; 3) squalifica al giocatore Erriu Nicola per tre giornate; 4) squalifica del giocatore Perra Domenico per cinque giornate; 5) squalifica del giocatore Erriu Salvatore Efisio sino al 30.06.2004; 6) squalifica del giocatore Melis Gabriele sino al 31.12.2004. La Società reclamante assumeva che i fatti così come riportati dal direttore di gara non erano da considerarsi veritieri. In particolare riferiva: - per quanto riguarda Erriu Nicola, lo stesso non avrebbe commesso azioni tali da giustificare la squalifica di tre giornate, essendosi limitato a protestare forse accentuando un po’ il tono della voce. - per quanto riguarda i giocatori Perra Domenico, Erriu Salvatore Efisio e Melis Gabriele, le sanzioni irrogate sarebbero esagerate e quindi meritevoli di riduzione. La Commissione, in un esame preliminare del reclamo, rileva che la società Gerrei, reclamante, ha omesso di inviare copia delle motivazioni del reclamo medesimo alla controparte, e pertanto è da ritenersi inammissibile in ordine al primo punto della lagnanza. Per quanto riguarda l’ammenda di Euro 200,00 inflitta alla società e le sanzioni inflitte ai giocatori, il referto arbitrale nella sua asciutta descrizione dei fatti non lascia spazio ad una lettura di essi che consenta una attenuazione della misura dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. In particolare nei comportamenti dei giocatori Melis Gabriele e Erriu Salvatore è ravvisabile un ripetuto ricorso ad atteggiamenti violenti nei confronti del direttore di gara, all’interno di una cornice di gesti antiregolamentari imputabili al complesso dei giocatori della società Gerrei, che contribuisce a configurare in termini decisamente gravi gli atti dei singoli tesserati oggetti di sanzione. Ciò giustifica anche l’irrogazione dell’ammenda di euro 200,00. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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