COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TZARAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Tzaramonte / Alà del 04.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TZARAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 09.01.2004 Gara Tzaramonte / Alà del 04.01.2004. La Società Tzaramonte ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva irrogato la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Società, con il punteggio di 0 a 3, ed aveva squalificato i giocatori Farris Alessandro, Soro Pietro Mario, Busellu Gian Battista e Mulas Gian Piero per tre giornate. A sostegno della domanda la società reclamante aveva evidenziato che non erano stati i suoi giocatori ad impedire il proseguimento della partita ma quelli della squadra avversaria e che il giocatore Mulas non aveva mai abbandonato la panchina. La società Alà presentava controdeduzioni rilevando, preliminarmente, che il reclamo della Tzaramonte era stato sottoscritto dal Presidente Pintus Antonio che, con lo stesso comunicato ufficiale n° 23 del 09.01.2004, era stato inibito sino al 29.02.2004, e che quindi non ne aveva diritto. La Commissione Disciplinare rileva che il ricorso è stato effettivamente sottoscritto dal signor Pintus Antonio il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, n° 8 del C.G.S., non aveva titolo in quanto era stato inibito sino al 29.02.2004 con lo stesso provvedimento oggi impugnato. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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