COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PALAU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004. Gara Palau / San Giorgio del 17.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PALAU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004. Gara Palau / San Giorgio del 17.01.2004. La U.S. Palau ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2004 inflitta al giocatore Venuti Francesco, per essersi reso responsabile, al termine dell’incontro, di aver colpito il direttore di gara con una pallonata alla gamba, che gli provocava dolore. La reclamante contesta l’addebito, sostenendo che il giocatore Venuti Francesco si limitò a calciare debolmente un pallone che si trovava ai margini del campo, senza porre in essere alcun atto volontario a danno dell’arbitro, che fu perciò colpito casualmente dalla sfera. La Società domanda pertanto la revoca della squalifica, da ritenersi, in ogni caso, a suo avviso, sproporzionata. La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene fondati gli addebiti e responsabile, pertanto, il giocatore Venuti Francesco, di aver volontariamente colpito il direttore di gara, col pallone che lo attinse sulla gamba. La portata dell’episodio deve, tuttavia, per le modalità descritte, ricondursi nell’ambito di una scomposta e deprecabile manifestazione di protesta, da parte del giocatore, tale da dover determinare, pure per le limitate conseguenze che derivarono dal lancio del pallone, un’adeguata riduzione della sanzione adottata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica fino al 15.03.2004. Dispone il non addebito della tassa.
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