COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SANTU PADRE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 02.01.2004. Gara Calmedia / Santu Padre del 04.01.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. SANTU PADRE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro - )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 02.01.2004.
Gara Calmedia / Santu Padre del 04.01.2004.
Con reclamo tempestivo e ritualmente comunicato alla controparte, la società Santu Padre chiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 in proprio favore.
La richiesta si fonda sul fatto che la società Calmedia, in occasione della gara per la quale è reclamo, schierò in campo fin dall’inizio della partita i giocatori Ferralis Isidoro e Mannu Giovanni, colpiti da provvedimento di squalifica per una giornata, con provvedimento del Giudice Sportivo del 31.12.2003.
La Commissione,
- letto il reclamo e verificati gli elementi di fatto alla base della richiesta della Pol. Santu Padre;
- accertato che i predetti tesserati della Pol. Calmedia vennero ammoniti nel corso della gara Calmedia / Dualchi del 20.12.2003;
- accertato altresì che i predetti tesserati non furono schierati in campo nel turno successivo ( gara Bono / Calmedia del 28.12.2003);
- preso atto che con provvedimento pubblicato il 02.01.2004 il Giudice Sportivo squalificò Ferralis Isidoro e Mannu Giovanni per una giornata per somma di ammonizioni, e che i medesimi presero parte alla gara Calmedia / Santu Padre del 04.01.2004;
ritiene che la richiesta della reclamante meriti accoglimento.
Infatti, la non partecipazione alla gara del 28.12.2003 ( Bono / Calmedia), successiva a quella nella quale i due giocatori furono ammoniti ( Calmedia / Dualchi), non è da ritenersi utile al fine di scontare la sanzione irrogata nei confronti degli stessi in data 02.01.2004. A maggior chiarimento, si mette in rilievo che i due tesserati, nel corso della gara Calmedia / Dualchi non vennero espulsi, ma solo ammoniti e che pertanto non venne posta in essere in tale occasione la situazione prevista dall’art. 41, comma 2 del C.G.S..
Da ciò consegue che Ferralis Isidoro e Mannu Giovanni parteciparono a titolo non regolare, perché squalificati, alla gara Calmedia / Santu Padre.
Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo della Pol. Santu Padre, DELIBERA:
- di infliggere alla società Calmedia la punizione sportiva della perdita della gara Calmedia/Santu Padre con il risultato di 0 a 3;
- di infliggere un’ulteriore giornata di squalifica ai giocatori Ferralis Isidoro e Mannu Giovanni;
- di disporre che non venga fatto addebito della tassa.
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