COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SAMASSI ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 09.01.2004 Gara Samassi / San Sperate del 03.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SAMASSI ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 09.01.2004 Gara Samassi / San Sperate del 03.01.2004. La U.S. Samassi ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale è stato squalificato per quattro giornate il calciatore Onnis Fabio, per aver proferito frasi volgari nei confronti del direttore di gara, reiterate al termine della stessa, ed inibiti i dirigenti Aldieri Ferdinando e Lecis Alberto perché, entrati nel terreno di gioco, minacciavano l’arbitro. A sostegno del ricorso la società Samassi assume che il calciatore squalificato si sia limitato ad una protesta nel corso della partita, escludendo che vi sia stata una reiterazione di detta condotta a fine gara. Prosegue, la reclamante, rappresentando che i dirigenti inibiti sono intervenuti al fine di proteggere l’arbitro dal calciatore Mannu Stefano. La reclamante conclude per la riduzione della sanzione a carico dei propri tesserati e per la ripetizione della gara. La Commissione, - letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la reclamante; - ritenuto che la condotta del calciatore Onnis Fabio, seppur caratterizzata da espressioni volgari, è da ritenere priva di violenza e che i dirigenti inibiti non sono entrati in campo, bensì hanno solo minacciato di farlo protestando nei confronti del direttore di gara a fine partita; - rilevato che la richiesta ripetizione della gara non può essere presa in esame non avendo la U.S. Samassi ottemperato alla disposizione di allegare al reclamo la ricevuta della raccomandata inviata alla controparte; DELIBERA 1) di ridurre a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Onnis Fabio; 2) di ridurre l’inibizione dei dirigenti Aldieri Ferdinando e Lecis Alberto al 03.02.2004; 3) di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla richiesta ripetizione della gara. Dispone il non addebito della tassa.
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