COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S.C. LA PINETA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 26 del 29 gennaio 2004. Gara La Pineta / Soleminis del 25 gennaio 2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S.C. LA PINETA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. - C.U. n° 26 del 29 gennaio 2004.
Gara La Pineta / Soleminis del 25 gennaio 2004.
La S.S.C. La Pineta ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale in oggetto, che disponeva l’applicazione alla società La Pineta della sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3 in favore della società Soleminis e l’inibizione di Mallocci Bruno, guardalinee di parte, sino al 30 giugno 2005, perché resosi responsabile di aver colpito l’arbitro ad una spalla con l’asta della bandierina, cagionando al medesimo intenso dolore tanto da indurlo alla sospensione della gara.
La società reclamante contesta la decisione impugnata con due distinti motivi. Con il primo, la società La Pineta ritiene che il direttore di gara sia incorso in un evidente errore tecnico non disponendo la inevitabile sospensione della partita in considerazione del fatto che, per tutta la durata della gara, le avverse condizioni ambientali determinate dallo spirare di un forte vento, rendevano impossibile lo svolgimento della stessa. Con il secondo motivo, la società La Pineta pone in evidenza come il proprio tesserato Mallocci non abbia colpito il direttore di gara con l’asta della bandierina, essendosi limitato ad infliggere al medesimo una leggera spinta senza causargli alcun danno fisico.
Conclusivamente la società domanda la ripetizione della gara e la riduzione dell’inibizione inflitta al Mallocci.
La Commissione, letti gli atti ufficiali, rileva che, ai sensi dell’art. 24, comma 3° del C.G.S., in ordine alla materia oggetto del primo motivo del reclamo, è competente a decidere il Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto riguarda la regolarità della gara riservando alla stessa Commissione la decisione in ordine alla richiesta di riduzione della inibizione inflitta al Mallocci, con il rinvio ad altra seduta, appositamente convocata, per l’audizione del Presidente della società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta.
In ordine alla tassa, rimanda la decisione alla definizione sul merito del reclamo.
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