COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CSEN ATLETICO NUORO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 27 del 05.02.2004. Gara Oniferese / CSEN Atletico Nuoro del 01.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CSEN ATLETICO NUORO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. - C.U. n° 27 del 05.02.2004. Gara Oniferese / CSEN Atletico Nuoro del 01.02.2004. Il G.S. Csen Atletico Nuoro ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato il giocatore Selloni Salvatore per tre giornate di gara “ per aver insultato il direttore di gara reiteratamente sino al rientro negli spogliatoi”. A sostegno del reclamo la società ricorrente, pur non contestando che il giocatore avesse pronunciato le frasi che gli venivano addebitate, ribadiva che le stesse erano dirette contro un compagno di squadra e non contro l’arbitro e contestava che il giocatore avesse reiterato questo comportamento dopo l’espulsione dal campo. Fatte queste premesse la società ha chiesto la riduzione della squalifica. La Commissione disciplinare non ritiene credibile che le frasi addebitate al giocatore squalificato fossero dirette ad un compagno e non all’arbitro; ciò in quanto l’arbitro è stato molto preciso nella descrizione dell’episodio e nell’individuazione del giocatore che si era reso responsabile del fatto. Questo premesso, comunque, questa Commissione ritiene che la squalifica attribuita dal Giudice Sportivo, tre giornate di gara, sia invero eccessiva in relazione alle frasi addebitate che, in effetti, sono state prive di violenza mentre l’episodio è rimasto circoscritto alla protesta verbale. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Selloni Salvatore a due giornate di gara. Dispone di non addebitare la tassa di reclamo.
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