COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN BASILIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S.C.U. n° 19 del 29.01.2004. Gara San Basilio / Andreana del 25.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN BASILIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S.C.U. n° 19 del 29.01.2004. Gara San Basilio / Andreana del 25.01.2004. La Pol. San Basilio ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare il giocatore Schirru Giorgio per aver rivolto all’arbitro, al termine della gara, frasi volgari e minacce di ritorsioni fisiche. La reclamante ammette che il calciatore Schirru Giorgio si è rivolto al direttore di gara con tono alterato e offensivo, ma assicura di non aver in alcun modo minacciato lo stesso di ritorsioni fisiche. La Commissione, letto il rapporto dell’arbitro, peraltro preciso e circostanziato, ritiene che le minacce subite dallo stesso non siano attribuibili al giocatore Schirru Giorgio. Come si evince dallo stesso referto, infatti, l’arbitro ha sentito le minacce quando si trovava chiuso nel suo spogliatoio; lo stesso arbitro riportava nel referto che, individuata la zona di provvenienza delle stesse, apriva la porta e notava solo alcune persone non iscritte nell’elenco. La Commissione pertanto ritiene meritevole di parziale accoglimento il reclamo della società San Basilio perché le minacce subite dall’arbitro non possono in alcun modo essere addebitate al giocatore Schirru Giorgio. Per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Schirru Giorgio da quattro a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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