COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. G.SCIREA ARCIDANO (Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Oristano – ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 20 del 15.01.2004. Gara Albagiara / G.Scirea Arcidano dell’11.01.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. G.SCIREA ARCIDANO (Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Oristano - )
Avverso delibera G.S. - C.U. n° 20 del 15.01.2004.
Gara Albagiara / G.Scirea Arcidano dell’11.01.2004.
La Pol. G.Scirea Arcidano chiede venga applicata a danno della Pol. Albagiara la punizione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto, con il risultato di 0 a 3; a sostegno della sua richiesta la reclamante ribadisce che a detta gara prese parte il giocatore dell’Albagiara Lai Fabrizio, in posizione irregolare perché squalificato con delibera del G.S. del 15.01.2004.
La controparte Pol. Albagiara, ritualmente messa a conoscenza dei motivi del reclamo, fa pervenire sue deduzioni a difesa, sostenendo a sua volta che Lai Fabrizio fu effettivamente espulso dall’arbitro in data 06.01.2004, come indicato dalla reclamante, ma soltanto al termine della gara Mogoro / Albagiara e quindi in una situazione che non poteva far prevedere l’irrogazione automatica della sanzione della squalifica nei suoi confronti, squalifica infatti irrogata con declaratoria del Giudice Sportivo soltanto in data 15.01.2004, successiva pertanto a quella della gara dell’11.01.2004 per la quale è reclamo e alla quale il Lai partecipò pertanto a titolo assolutamente regolare.
La Commissione, esaminati il reclamo della Pol. G.Scirea Arcidano e le tesi difensive della controparte, accertati gli elementi di fatto sui quali trova sostegno la contestazione della reclamante, ritiene che la richiesta avanzata dalla medesima non meriti accoglimento. Infatti, il giocatore Lai Fabrizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del C.G.S., non era tenuto a ritenersi “automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”, in quanto espulso non “ nel corso” di una gara ufficiale, ma “ al termine” di essa, cioè a gara conclusa.
Per questi motivi, ritenuta la regolarità della partecipazione di Lai Fabrizio alla gara in oggetto, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo della Pol. G.Scirea Arcidano e dispone doversi trattenere la tassa, versata dalla reclamante in allegato.
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