COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOLOTANESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro – ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 19 del 22.01.2004. Gara Nulese / Bolotanese del 18.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOLOTANESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro - ) Avverso delibera G.S. - C.U. n° 19 del 22.01.2004. Gara Nulese / Bolotanese del 18.01.2004. La A.S. Bolotanese ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di Euro 60,00 inflitta alla società Bolotanese, perché i propri sostenitori ingiuriavano l’arbitro ed i componenti della squadra avversaria e perché gli stessi lanciavano sassi in direzione della panchina avversaria, senza colpire nessuno. Inoltre, i predetti sostenitori, unitamente ad alcuni dirigenti e giocatori, attendevano l’arbitro nei pressi della sua autovettura, e, in tono minaccioso, gli rivolgevano frasi e gesti triviali. Il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo senza ulteriori conseguenze, per l’intervento dei dirigenti della squadra avversaria e di due Carabinieri; 2) inibizione a carico del dirigente Mele Carmelino della Bolotanese, fino al 25.02.2004, perché, contestandone una decisione, ingiuriava il direttore di gara. A fine gara, unitamente ad altri componenti della propria squadra, rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro; posizionatosi poi con i predetti sull’ingresso dello spogliatoio, gli impediva il passaggio venendo prontamente allontanato dai dirigenti della squadra avversaria; 3) inibizione a carico del dirigente Mameli Pierino della Bolotanese, fino al 10.03.2004, per gli stessi addebiti mossi all’altro dirigente Mele Carmelino , aggravati da epiteti e gesti triviali rivolti all’arbitro mentre questi abbandonava l’impianto sportivo; 4) squalifica per sei gare effettive inflitta, al giocatore della Bolotanese Careddu Alberto, per aver colpito con una spallata alla schiena l’arbitro, senza procuragli menomazioni fisiche; 5) squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore Giuliani Fabrizio della Bolotanese perché, espulso per ingiurie rivolte all’arbitro, allontanandosi, rivolgeva allo stesso gesti offensivi, ingiuriosi e minacciosi. A fine gara, unitamente ad altri componenti della propria squadra, rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara; posizionatosi poi con i predetti, sull’ingresso dello spogliatoio, gli impediva il passaggio, venendo prontamente allontanato dai dirigenti della squadra avversaria; 6) squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Saba Davide della Bolotanese, perché, espulso per ingiurie all’arbitro, impediva allo stesso, con il corpo, di estrarre il cartellino rosso. La reclamante contesta gli addebiti e domanda un’adeguata riduzione delle sanzioni inflitte, ritenendole sproporzionate, in relazione al reale accadimento dei fatti. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, ritiene viceversa pienamente provati gli addebiti. La descrizione dettagliata degli episodi che hanno dato luogo all’ammenda nei riguardi della società, nonché all’inibizione ed alle squalifiche, non lascia dubbi in ordine alle responsabilità ascritte sia al pubblico della società Bolotanese, che ai dirigenti ed ai giocatori sopra menzionati. L’entità delle sanzioni appare peraltro adeguata in riferimento alla deprecabile condotta posta in essere a danno dello stesso direttore di gara, sia nel corso dell’incontro, che al termine di esso, da parte dei predetti. Per i suesposti motivi, non trovando fondamento le ragioni della reclamante, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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