COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. QUARTU S.ELENA ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004. Gara Dolianova / Quartu S.Elena del 17.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. QUARTU S.ELENA ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004. Gara Dolianova / Quartu S.Elena del 17.01.2004. La S.C. Quartu S.Elena, con riferimento ai relativi provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Comunicato Ufficiale sopra emarginato, chiede il riesame dei fatti all’origine dei provvedimenti medesimi, con conseguente riduzione delle seguenti sanzioni: 1) inibizione del dirigente Meloni Melis Vincenzo fino al 30.06.2004, il quale, allontanato al 10° minuto del primo tempo per ingiurie all’arbitro, al 34° del secondo tempo entrava nel terreno di gioco e sferrava un pugno al volto del giocatore Virdis Giovanni, che sveniva; 2) squalifica per tre giornate di gara al giocatore Deiana Gianluca, il quale partecipava ad una rissa e successivamente insultava e minacciava i dirigenti della Pol. Dolianova. La Commissione ha separatamente sentito a chiarimenti il direttore di gara in oggetto e, per sua richiesta, il Presidente della Società reclamante. L’arbitro, rispondendo a precise domande della Commissione, ha confermato puntualmente quanto già dichiarato in sede di referto ed in particolare ha ribadito di aver visto dalla distanza di dieci metri, il dirigente Meloni Vincenzo entrare in campo e sferrare un pugno al viso al giocatore Virdis, contraddicendo così la tesi della reclamante; quest’ultima infatti nega che il dirigente sia potuto giungere in prossimità del giocatore colpito, in quanto, introdottosi momentaneamente in campo al fine di sedare una rissa tra giocatori, era stato immediatamente rimandato oltre la recinzione da un altro dirigente. La Commissione, pertanto, ritiene che non possa essere accolta la richiesta della reclamante in ordine alla sanzione inflitta al dirigente Meloni Vincenzo, del quale rimane acclarata la responsabilità in ordine al fatto antiregolamentare a lui contestato. Per quanto poi riguarda la sanzione inflitta al giocatore Deiana Gianluca, attesa l’integrale conferma rilasciata dall’arbitro in relazione al comportamento del giocatore sanzionato, la Commissione non ritiene meritevole la richiesta di una riduzione della sanzione a lui inflitta. Per questi motivi, giudicati motivati ed equi i provvedimenti contestati, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone che venga fatto addebito della tassa.
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