COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SANT’ANTIOCO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12 febbraio 2004 Gara Sant’Antioco / Decimomannu dell’8.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SANT’ANTIOCO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12 febbraio 2004 Gara Sant’Antioco / Decimomannu dell’8.02.2004. La Pol. Sant’Antioco propone reclamo avverso i seguenti provvedimenti, che il Giudice Sportivo ha adottato nei confronti della stessa Società e di suoi tesserati: 1- squalifica del campo di gioco per una giornata e ammenda di Euro 250,00, perché “ durante la gara e al termine della stessa i sostenitori della squadra inveivano contro la terna arbitrale e i giocatori avversari con insulti e lancio di sputi, numerosi dei quali raggiungevano sia l’arbitro che uno degli assistenti”; 2- squalifica per quattro gare effettive al giocatore Piloni Sergio, perché “ espulso per aver colpito con un pugno un avversario, ingiuriava trivialmente l’arbitro ed usciva dopo aver preso a calci il cancello della recinzione; poco dopo tentava di rientrare in campo, rinnovando gli insulti, ma veniva tempestivamente bloccato”; 3- squalifica per tre giornate al giocatore Capitta Simone, “ per aver trivialmente ingiuriato e gravemente minacciato l’arbitro”. La reclamante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte; a sostegno della sua richiesta, afferma che i provvedimenti del Giudice Sportivo che la riguardano sono conseguenti ad una relazione arbitrale non rispondente alla realtà dei fatti, rappresentati in termini generici e discutibili, e comunque in modi che finiscono per attribuire alla Società e ai suoi tesserati responsabilità ad essi non ascrivibili. La Commissione ritiene che la richiesta della reclamante meriti accoglimento. Infatti, fermo restando che non può essere messa in dubbio la sostanza del referto arbitrale, può essere messa in evidenza una certa ambiguità formale di alcune espressioni, quale quella che descrive il gesto del Piloni, intorno al quale rimane il dubbio se il pugno da lui “scagliato verso un avversario” abbia effettivamente attinto il suo bersaglio oppure no. In quanto poi alla sanzione inflitta alla Società, squalifica per una giornata del campo ( peraltro non impugnabile) e ammenda di Euro 250,00, pur non trascurando la gravità del gesto odioso degli sputi subiti dalla terna arbitrale, la Commissione ritiene che la squalifica del campo costituisca una misura sanzionatoria già tanto pesante di per sé da far giudicare non necessaria l’ulteriore sanzione pecuniaria. Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: - di dichiarare inammissibile la richiesta relativa alla squalifica del campo; - di annullare l’ammenda di Euro 250,00 alla società; - di ridurre la squalifica per Piloni a tre giornate e la squalifica del Capitta a due giornate; Dispone che non venga fatto addebito della tassa.
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