COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S.C. LA PINETA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 26 del 29.01.2004 Gara La Pineta / Soleminis del 25.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S.C. LA PINETA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 26 del 29.01.2004 Gara La Pineta / Soleminis del 25.01.2004. La S.S.C. La Pineta proponeva rituale reclamo avverso l’inibizione del proprio dirigente Mallocci Bruno sino alla data del 30.06.2005, sanzionato per avere nella sua qualità di assistente dell’arbitro, designato dalla società reclamante, colpito il direttore di gara con l’asta della bandierina cagionando al medesimo un’intenso dolore tanto da indurlo alla sospensione della gara. La reclamante, pur censurando il comportamento del proprio tesserato, assume che lo stesso si sarebbe limitato esclusivamente a spingere l’arbitro per manifestare il suo dissenso in quanto quest’ultimo non avrebbe sospeso la partita in dipendenza di condizioni ambientali proibitive, nella specie un fortissimo vento che non avrebbe consentito il regolare svolgimento della gara. Pertanto la condotta del Mallocci si sarebbe concretizzata in una semplice protesta seppure costituita da una leggera spinta ma comunque, in ogni caso, non nell’atto di violenza richiamato nell’impugnato provvedimento. La tesi della reclamante, confermata dal Presidente in sede di audizione all’odierna seduta, non può assolutamente essere condivisa in quanto le dichiarazioni del direttore di gara, articolate e precise, fanno ritenere che le stesse siano veritiere non solo perché l’arbitro riferisce di un’intenso dolore determinato dal colpo inferto dal Mallocci ma anche perché non vi sarebbero state delle valide ragioni per sospendere una partita che, ormai, nonostante le difficoltà atmosferiche, aveva in gran parte portato a termine; infine occorre, comunque, rammentare che l’arbitro è fonte di prova privilegiata e le sue dichiarazioni, sino a prova contraria, devono essere ritenute attendibili posto che le semplici allegazioni di parte, come nel caso di specie, non sono sufficienti a smentire il contenuto del rapporto arbitrale. In ultimo si ritiene che la sanzione inflitta, per i motivi suesposti, deve essere confermata anche nella misura indicata dal primo giudice, da ritenersi certamente congrua in relazione ai fatti ascritti. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo, respingendo conseguentemente il reclamo proposto dalla società La Pineta e disponendo l’addebito della tassa.
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