COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. OROTELLESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro – ) Avverso il risultato della gara Orotellese / Olzai del 25 gennaio 2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 febbraio del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. OROTELLESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro - ) Avverso il risultato della gara Orotellese / Olzai del 25 gennaio 2004. La reclamante chiede sia inflitta alla società Olzai la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Orotellese sostiene che alla gara ha preso parte, nelle file dell’Olzai, il giocatore Mattu Antonio, nato il 10 maggio 1988, pur non avendone titolo per non aver compiuto i 16 anni e non essere in possesso dell’attestato di maturità agonistica. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - rilevato che dagli atti del Comitato, alla data della disputa della gara che qui interessa, non risultava depositato alcun certificato di maturità agonistico intestato al giocatore Mattu Antonio e conseguentemente non risultava rilasciata al predetto tesserato, dall’organo federale, alcuna autorizzazione a partecipare all’attività agonistica, - autorizzazione, peraltro, ottenuta in data 5 febbraio 2004 - ; - rilevato, altresì, che alle gare di terza categoria possono partecipare i calciatori giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età solo se provvisti di autorizzazione rilasciata dal Comitato regionale nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; - considerato, pertanto, che il giocatore Mattu Antonio ha partecipato alla gara senza averne titolo; DELIBERA, in accoglimento del reclamo della società Orotellese, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 alla società Olzai e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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