COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PIRRI SIRIO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12.02.2004 Gara Pirri Sirio / Elmas dell’8.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PIRRI SIRIO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12.02.2004 Gara Pirri Sirio / Elmas dell’8.02.2004. La Pol. Pirri Sirio propone reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo, pubblicati sul Comunicato Ufficiale di cui all’oggetto: 1) squalifica per cinque gare al giocatore Lenzu Simone, per gioco violento su un avversario, per tentativo di aggressione all’arbitro, successivamente da lui insultato, e per aver reiterato insulti e ingiurie, congiunti a minacce e nuovo tentativo di aggressione; 2) squalifica per quattro gare al giocatore Palmas Mauro, il quale, espulso per doppia ammonizione, al termine della partita cercava di colpire l’arbitro, senza però riuscire nell’intento, e nel contempo proferiva allo stesso gravi ingiurie e minacce; 3) squalifica fino al 30.06.2005 al sig. Deliperi Mauro, il quale al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, colpiva l’arbitro con un calcio alle gambe provocandogli dolore. La reclamante sostiene, in ordine alla sanzione inflitta al giocatore Lenzu Simone, che lo stesso ha soltanto mimato il gesto del calcio sull’avversario, senza effettivamente colpirlo e che ha successivamente protestato nei confronti del direttore di gara che lo aveva espulso, senza passare poi a minacce od altro. Sostiene poi, per quanto riguarda il giocatore Palmas, che il medesimo veniva espulso per doppia ammonizione, espulsione da lui accettata, senza passare a proteste. In ordine alla squalifica del giocatore Deliperi, la reclamante nega la veridicità dell’infrazione ascritta al giocatore e sostiene che non risulta a nessuno di quanti accompagnavano l’arbitro a fine gara che al medesimo venisse dato alcun calcio sulle gambe. Per quanto sopra allegato, la reclamante chiede un’adeguata riduzione di tutte le sanzioni inflitte. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro e, separatamente, dietro sua richiesta, la Società nella persona del suo Presidente. Il direttore di gara ha confermato, nell’interezza, il contenuto del referto a suo tempo compilato, ribadendo di aver riconosciuto con certezza nel Deliperi l’autore del calcio da lui ricevuto e i cui effetti sono stati di perdurante dolore. Il dirigente della Società ha a sua volta ribadito le motivazioni presenti nel reclamo. La Commissione, attraverso la relazione dell’arbitro allegata al referto di gara e le successive precisazioni e conferme rese in sede di audizione, ritiene di essere in possesso di elementi di conoscenza dei fatti in esame sufficienti a far giudicare assolutamente attendibili le indicazioni dell’’arbitro, che tolgono ogni efficacia alle allegazioni difensive della reclamante, che pertanto non sono in grado di far riformare i provvedimenti contestati. Pertanto, giudicate motivate nella sostanza e congrue nella misura le sanzioni contro cui è reclamo, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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