COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SUPRAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 23 del 15.01.2004 Gara Ottana / Supramonte del 04.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SUPRAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 23 del 15.01.2004 Gara Ottana / Supramonte del 04.01.2004. La Pol. Supramonte ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2006 inflitta al giocatore Congiu Gianluca, perché resosi responsabile, al termine dell’incontro, di aver minacciato gravemente l’arbitro e aver tentato di aggredirlo, non riuscendovi perché allontanato dai giocatori dell’Ottana; successivamente, quando l’arbitro usciva dal proprio spogliatoio, di averlo aggredito colpendolo con una testata alla fronte; infine, di aver tentato ancora di colpire l’arbitro non riuscendovi per essere stato fermato dai dirigenti e dai giocatori della società Ottana. La reclamante, pur non contestando gli eccessi verbali del giocatore, conseguenze, a suo dire, di una serie di errate valutazioni arbitrali e della tensione causata dall’esito dell’incontro, esclude nel modo più assoluto qualsiasi intenzione di aggressione od atto di violenza, da parte del medesimo. Domanda, pertanto, un’adeguata riduzione della sanzione. Avendo fatto richiesta di audizione, il Presidente della società reclamante ha confermato integralmente i propri assunti. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il referto precisando, tuttavia, che, al termine dell’incontro, il giocatore Congiu Gianluca lo attese nei pressi degli spogliatoi, contestando animatamente sue precedenti decisioni e proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose e minacciose. Nella concitazione, lo stesso Congiu Gianluca gli si avvicinò con atteggiamento di sfida, appoggiando la propria fronte contro la sua, senza tuttavia colpirlo con una testata, e senza provocargli alcun dolore. Le intemperanze del Congiu ebbero termine solo a seguito dell’intervento dei giocatori dell’Ottana, che lo indussero ad allontanarsi. Sulla scorta di tali precisazioni, la Commissione considera escluso l’atto di violenza rappresentato dalla testata. Ritiene viceversa provati gli altri addebiti consistiti nelle ingiurie, nelle minacce e nelle gravi intemperanze poste in essere dal Congiu, che ebbero termine solo grazie all’intervento dei giocatori della società Ottana. Per tali motivi, la Commissione, tenuto conto della portata degli episodi e del comportamento effettivamente ascrivibile al Congiu, aggravato dalla reiterazione, che devono determinare una adeguata riduzione della sanzione, DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Congiu Gianluca fino al 30.06.2004. Dispone il non addebito della tassa.
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