COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 18 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PRO ESCOLCA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 21 del 12.02.2004. Gara Pro Escolca / Gergei del 01.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 18 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PRO ESCOLCA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 21 del 12.02.2004. Gara Pro Escolca / Gergei del 01.02.2004. La U.S. Pro Escolca ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, chiedendo che la stessa venga omologata con il risultato di 2 a 1 a suo favore, anziché con quello di 2 a 2 acquisito sul campo. A sostegno del reclamo, regolarmente comunicato alla società Gergei, la società ricorrente ha sostenuto che l’arbitro, a circa 13 minuti dalla fine della partita, in seguito a diversi episodi che si erano verificati in campo, ne aveva decretato la chiusura con un triplice fischio ed aveva confermato la circostanza ai dirigenti della società al termine della stessa. Nel corso del procedimento veniva ascoltato il direttore della gara che ha confermato che la gara era terminata regolarmente escludendo di aver fischiato la fine con tredici minuti di anticipo. La Commissione disciplinare, accertato il rispetto delle norme procedurali, ritiene che il ricorso debba essere respinto in quanto il direttore di gara, nel corso della sua audizione, ha confermato integralmente, il suo referto negando espressamente di aver fischiato con 13 minuti di anticipo la fine della gara e confermando che la stessa era terminata regolarmente senza che si fossero verificati fatti diversi da quelli descritti nel suo rapporto. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di confermare il risultato della gara acquisito sul campo col punteggio di 2 a 2 e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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