COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAMARESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 30 del 26.02.2004. Gara Villamarese / Ussana del 22.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAMARESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 30 del 26.02.2004. Gara Villamarese / Ussana del 22.02.2004. La Pol. Villamarese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di Euro 200,00 inflitta alla società Villamarese per presenza, nel terreno di gioco, di persona non autorizzata, anzi inibita, che, oltre ad aver ingiuriato e minacciato l’arbitro, lo aggrediva; 2) inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., fino al 31.12.2005, al sig. Pulisci Carmelo, presidente della società Villamarese. Questi, già inibito fino al 03.03.2004, al termine del primo tempo entrava nel recinto di gioco ed insultava l’arbitro; reiterava tale comportamento all’inizio del secondo tempo, costringendo l’arbitro a richiedere l’intervento del capitano della squadra, perché la gara potesse proseguire. Al termine dell’incontro, il Pulisci aggrediva l’arbitro dapprima verbalmente, con ingiurie e minacce, e, successivamente, in prossimità degli spogliatoi, lo colpiva con un violento pugno al petto, che gli cagionava intenso dolore. La reclamante contesta gli addebiti, assumendo che il Pulisci si rese responsabile, al termine della gara, mentre si trovava nei pressi degli spogliatoi, al passaggio dell’arbitro, di una vibrata e non ortodossa protesta, culminata “in una manata” ai danni di quest’ultimo. Domanda, pertanto, un’adeguata riduzione delle sanzioni. Avendo fatto richiesta di audizione, il rappresentante della società Villamarese ha confermato i propri assunti davanti a questa Commissione. L’arbitro, anch’esso convocato, ha confermato in ogni suo punto il supplemento del referto. Ha in particolare sottolineato come il predetto Pulisci, presidente della società Villamarese, si sia reso responsabile delle ingiurie e delle minacce proferite sia dopo il primo tempo che all’inizio del secondo tempo ( tanto da costringere lo stesso arbitro a richiedere l’intervento del capitano della società Villamarese), che al termine dell’incontro. In tale occasione lo stesso direttore di gara ha confermato di essere stato colpito, dallo stesso presidente della società Villamarese, con un forte pugno al petto, che gli procurò un forte dolore, e che egli venne aiutato ad entrare nello spogliatoio da un dirigente della società Ussana, mentre i dirigenti della società Villamarese si disinteressarono totalmente dell’accaduto. La Commissione, sulla scorta del supplemento al referto arbitrale e delle precisazioni fornite dallo stesso direttore di gara, ritiene pienamente provati gli addebiti. Risulta in effetti dimostrato il riprovevole comportamento posto in essere dal suddetto Pulisci presidente inibito della società Villamarese, consistito nelle ingiurie e nelle minacce reiterate nel corso dell’incontro. Tale comportamento risulta peraltro culminato nel gravissimo atto di violenza consistito nel forte pugno che colpì sul petto l’arbitro, provocandogli intenso dolore, tanto da farlo ricorrere all’intervento del dirigente dell’Ussana. Risultano conseguentemente provati gli addebiti mossi alla società Villamarese, in conseguenza della colpevole condotta dei dirigenti e dello stesso presidente, in quel momento inibito. L’entità delle sanzioni risulta a sua volta adeguata alla gravità degli episodi consistiti, come detto, nelle ingiurie e nelle minacce proferite e reiterate, poste in essere dal Pulisci, e nell’atto di violenza rappresentato dal forte pugno del quale fu vittima l’arbitro. A tali episodi ha fatto peraltro riscontro l’omissivo comportamento dei dirigenti della stessa società Villamarese. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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