COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GREEN FIELD ( Campionato regionale Calcio a Cinque – Serie C2 Regionale ) Avverso il risultato della gara Sigal Villasimius / Green Field del 19.03.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GREEN FIELD ( Campionato regionale Calcio a Cinque – Serie C2 Regionale ) Avverso il risultato della gara Sigal Villasimius / Green Field del 19.03.2004. La reclamante chiede sia inflitta alla società Sigal Villasimius la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Green Field sostiene che alla gara ha preso parte, nelle file del Sigal Villasimius, il giocatore Pusceddu William, nato il 17 dicembre 1988, pur non avendone titolo per non aver compiuto i 16 anni e non essere in possesso dell’autorizzazione del Comitato regionale a partecipare all’attività agonistica, prevista dall’art. 34 delle NOIF.. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - rilevato che da detti atti, alla data della disputa della gara che qui interessa, non risultava depositato alcun certificato di maturità agonistica intestato al giocatore Pusceddu William e conseguentemente non risultava rilasciato al predetto tesserato, dall’organo federale, alcuna autorizzazione a partecipare all’attivita agonistica; - rilevato, altresì, che alle gare regionali di Calcio a Cinque, categoria C/2, possono partecipare i calciatori giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età solo se provvisti di autorizzazione rilasciata dal Comitato regionale nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3°, delle N.O.I.F.; - preso atto, pertanto, che il giocatore Pusceddu William ha partecipato alla gara senza averne titolo; DELIBERA, in accoglimento del reclamo della società Green Field, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 6 alla società Sigal Villasimius e dispone il non addebito della tassa reclamo.v
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