COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare U.S. NASITANA (ME) – (avverso la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Cipriano Salvatore e Magistro Giuseppe – GARA NOVARA/NASITANA del 11.1.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 35 del 14.1.2004) – Proc. n° 153/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare U.S. NASITANA (ME) – (avverso la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Cipriano Salvatore e Magistro Giuseppe – GARA NOVARA/NASITANA del 11.1.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 35 del 14.1.2004) – Proc. n° 153/A – Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede la riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati deducendo, per quanto riguarda Magistro che la valutazione circa “il contegno irriguardoso” nei confronti dell’arbitro deve essere diversamente e più benevolmente interpretato, perché trattasi di calciatore anche allenatore. Relativamente al giocatore Cipriano contesta la Società ricorrente l’applicazione della sanzione inflitta al proprio tesserato adducendo la non corretta applicazione delle norme federali nel caso di giocatore ammonito e poi espulso per doppia ammonizione; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: L’appello, nel suo complesso, non merita accoglimento; Per quanto riguarda la squalifica inflitta al giocatore Magistro, si rileva che le argomentazioni della Società appellante non appaiono conducenti, poiché il comportamento del Magistero, puntualmente descritto dall’arbitro nel suo referto, appare censurabile e meritevole della sanzione inflitta che va pertanto confermata; Relativamente, invece, al tesserato Cipriano Salvatore va evidenziato che trattasi di una squalifica a due giornate assunte dal Giudice di primo grado, a margine della partita di che trattasi e come tale inappellabile a norma dell’art. 41 C.G.S. Ad essa si aggiunge, come risulta dal C.U. del 11.1.2004 una ulteriore giornata che deve essere imputata a recidività in ammonizione e quindi automatica; Pertanto entrambi i provvedimenti non sono impugnabili; Sicchè, per le superiori ragioni questa Decidente non può entrare nel merito nella parte di gravame che riguarda la squalifica del giocatore Cipriano Salvatore; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa non versata pari ad euro 104,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it