COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE (CT) – (avverso squalifica ed inibizione dei propri tesserati Parisi Alfio, Fragalà Fabio, Caniglia Massimo e Caniglia Antonio – GARA REAL PUNTESE/NUOVA SANTANTONESE del 14.12.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIR. “A” – C.P. CATANIA – C.U. n° 16 del 17.12.2003) – Proc. n° 25/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE (CT) – (avverso squalifica ed inibizione dei propri tesserati Parisi Alfio, Fragalà Fabio, Caniglia Massimo e Caniglia Antonio – GARA REAL PUNTESE/NUOVA SANTANTONESE del 14.12.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIR. “A” - C.P. CATANIA - C.U. n° 16 del 17.12.2003) – Proc. n° 25/B – Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede l’annullamento della squalifica inflitta ai propri giocatori Parisi e Fragalà sostenendo che a causa della contumacia degli, episodi verificatisi a fine gara, l’arbitro abbia confuso e quindi erroneamente indicato i predetti calciatori quali autori della aggressione. Sostiene, inoltre, l’appellante l’eccessività della inibizione comminata ai suoi dirigenti ridimensionandone la gravità delle condotte; Chiede, infine, la Società il confronto diretto fra l’arbitro e i giocatori squalificati al fine di escluderne la responsabilità; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Si esclude preliminarmente, l’ammissibilità del richiesto confronto, perché atto irrituale non contemplato nel C.G.S. Nel merito ritiene questo Organo decidente inconducenti le argomentazioni dedotte dalla Società appellante rispetto alla riconducibilità ai suoi calciatori Fragalà e Parisi delle gravissime infrazioni. Gli stessi, conformemente a quanto contenuto nel referto arbitrale, vanno ritenuti senza alcun dubbio responsabili delle condotte violente ai danni del direttore di gara; Con riferimento alle condotte dei suoi dirigenti rileva questa Commissione assolutamente proporzionato alla gravità dei comportamenti a loro addebitabili, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti di chi, nella qualità di dirigente, deve essere maggiormente chiamato alla osservanza dei principi di lealtà e correttezza sportiva; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa, pari ad euro 104,00.
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