COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 25/ 1/2004 NOTO – FLORIDIANA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA gara del 25/ 1/2004 NOTO - FLORIDIANA CALCIO 1-1; Reclamo Floridiana. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 28/01/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società Floridiana chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Noto, evidenziando l'atto di violenza di cui è stato vittima il proprio calciatore D’Urso Andrea, colpito dal calciatore Carnemolla Francesco (Noto); la reclamante fa rilevare che, a seguito dell'accaduto, il D'Urso è stato sostituito, ledendo in tal modo il potenziale tecnico della propria Società e che, inoltre, l'arbitro non abbia potuto operare serenamente stante il clima di tensione nel quale sarebbe proseguita la gara; Esaminati gli atti ufficiali, nulla si rileva che possa condurre a ritenere irregolare lo svolgimento e la conclusione della gara stante che i fatti segnalati dalla Società Floridiana, certamente censurabili, sono accaduti tra partecipanti alla stessa e sono stati puntualmente rilevati e sanzionati dall'arbitro; Per quanto esposto in narrativa; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 37 del 28/01/2004; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Floridiana, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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