COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Pol. S.Emidio e calciatore Grasso Antonio (classe 1985) – per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. (doppio tesseramento) – Proc. n° 133/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 38 del 04/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico Pol. S.Emidio e calciatore Grasso Antonio (classe 1985) - per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. (doppio tesseramento) - Proc. n° 133/A -
Con nota del 12.1.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in oggetto per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore medesimo, il quale era già tesserato per altra Società, la Pol. Aci S.Antonio;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed effettuate le opportune verifiche presso l’ufficio tesseramento della F.I.G.C., rileva la fondatezza del proprio deferimento. Poiché alla data della richiesta di tesseramento oggetto del presente procedimento, il calciatore risultava in forza ad altra Società;
Non vi è dubbio che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 40, p.4, N.O.I.F., per cui i deferiti vanno sanzionati come in dispositivo indicato;
Attesa la giovane età del Sig. Grasso, si ritiene potere contenere la squalifica nel minimo temine;
Rilevato che all’udienza del 20.1.2004 i deferiti sono rimasti contumaci e non sono pervenute note si sorta;
DELIBERA:
in accoglimento del proposto deferimento, di squalificare il calciatore Grasso Antonio a tutto il 30.4.2004;
di infliggere alla Pol. S.Emidio l’ammenda di Euro 400;
Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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