COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 31/ 1/2004 DUILIA 81 – CANNETO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 11/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 31/ 1/2004 DUILIA 81 - CANNETO N.D.; Reclamo Canneto. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 4/2/2004; Con reclamo ritualmente proposto, la Società Canneto chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della mancata presentazione della stessa in quanto non a conoscenza dell'anticipo al sabato; La richiesta della Società Canneto non può trovare accoglimento; Infatti, sul C.U. n. 18 del 18/09/2003 nel quale è riportato il calendario del campionato di Seconda Categoria, alla pagina 8, all'elenco dei campi di giuoco utilizzati dalle varie Società, si legge che la Società Duilia 81 disputa le proprie gare interne nella giornata di sabato; nel caso specifico è quindi rilevabile come da parte della Società reclamante non sia stata posta la giusta attenzione nella lettura del suddetto C.U.; Per quanto sopra esposto; Considerato che la Società Canneto non si è presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Canneto, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di assegnare alla Società Canneto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 52,00 (1ma rinuncia).
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