COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare POL. MERI’ (ME) – (avverso squalifica calciatore Carmelo Pino al 30.11.2004 – GARA MERI’/CIRC. SAN GIORGIO del 25.1.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO DI BARCELLONA P.G.- C.U. n° 23 del 28.1.2004) – Proc. n° 39/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Decisione della Commissione disciplinare
POL. MERI’ (ME) – (avverso squalifica calciatore Carmelo Pino al 30.11.2004 – GARA MERI’/CIRC. SAN GIORGIO del 25.1.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO DI BARCELLONA P.G.- C.U. n° 23 del 28.1.2004) - Proc. n° 39/B
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta al proprio tesserato e con il quale lo stesso sostiene che i fatti accaduti nel terreno di gioco sono andati diversamente da quanto descritto nel referto di gara: chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica per infondatezza dell’accusa;
Chiede inoltre di essere convocato all’udienza dibattimentale e il confronto diretto tra l’arbitro e il calciatore squalificato;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva:
Preliminarmente, convocato il legale rappresentante della Società per l’udienza dibattimentale del 17.2.2004 fa presente che non è accoglibile la richiesta istruttoria formulata dalla società appellante perché non prevista dalle norme federali; sentito il rappresentante della società presentatosi all’udienza dibattimentale che ha ribadito quanto già esposto nelle difese formulate;
Ritenuto che il comportamento tenuto dal tesserato è espresso in maniera chiara e non si può prestare ad alcuno equivoco e pertanto va confermata la responsabilità per la consumata condotta;
Ritenuto, altresì, che dalle risultanze degli scritti esaminati non esistono elementi valutativi circa le motivazioni, le modalità di estrinsecazione dell’atto in atto dell’arbitro e le conseguenze causate al direttore di gara, ritiene questa decidente di determinare la sanzione come da dispositivo,
P.Q.M.
di determinare la squalifica al calciatore Carmelo Pino (Pol. Merì) fino al 30.9.2004;
senza addebito di tassa, non versata.
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