COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare A.S. MILO (CT) – (avverso squalifiche calciatori Zampognaro Vincenzo 4 gare, Limina Aurelio 4 gare, Di Pietro Giuseppe 3 gare – GARA MILO/VIAGRANDE del 31.1.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE – GIR. “A” – C.U. n° 22 del 4.2.2004) – Proc. n° 40/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisione della Commissione disciplinare A.S. MILO (CT) – (avverso squalifiche calciatori Zampognaro Vincenzo 4 gare, Limina Aurelio 4 gare, Di Pietro Giuseppe 3 gare – GARA MILO/VIAGRANDE del 31.1.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE – GIR. “A” – C.U. n° 22 del 4.2.2004) – Proc. n° 40/B – Con appello ritualmente proposto l’A.S. Milo Calcio a Cinque si duole per i provvedimenti disciplinari inflitti in prime cure ai propri tesserati, come in epigrafe e ne chiede una riduzione, dopo avere asserito che il giudizio dell’arbitro è insindacabile ma che nella gara “de qua” è stato persecutorio nei confronti dei tesserati della società appellante; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: In ordine alla condotta posta in essere dai calciatori sanzionati, essa è descritta dall’arbitro in modo chiaro ed incontrovertibile; Pur tuttavia, non avendo tale condotta causato danni fisici al direttore di gara, è pertanto, da ritenere solo il risultato della eccessiva, deprecabile, reazione dei calciatori delle decisioni arbitrali; Che il comportamento tenuto dal calciatore Limina Aurelio, particolarmente irriguardoso, offensivo, minaccioso ed aggressivo, è aggravato dalla circostanza che lo stesso riveste la qualifica di capitano della squadra che lo pone, pertanto di esempio ai compagni di squadra; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la squalifica per 4 gare al calciatore Limina Aurelio; di determinare in 3 gare la squalifica al calciatore Zampognaro Vincenzo; di determinare in 2 gare la squalifica al calciatore Di Pietro Giuseppe; per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo.
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