COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – (avverso delibera Giudice Sportivo di ripetizione gara – GARA MILO CALCIO A CINQUE/VIAGRANDE del 31.01.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE) – Proc. N. 45/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – (avverso delibera Giudice Sportivo di ripetizione gara – GARA MILO CALCIO A CINQUE/VIAGRANDE del 31.01.2004 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PROVINCIALE) – Proc. N. 45/B L’appellante chiede il ripristino del risultato conseguito in campo (4 – 6) evidenziando che quanto accaduto al 34’ del secondo tempo (quarto di tre minuti di recupero) non può avere avuto alcuna influenza sul risultato della gara. Evidenzia, altresì, che come sia, è il Milo Calcio a Cinque ad essersi avvantaggiato dell’errore dell’arbitro, pur risultando alla fine perdente per 4 – 6; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto affermato dalla Società appellante è pienamente condivisibile, apparendo perciò riformabile il provvedimento assunto in primo grado dal Giudice Sportivo; 2) Proprio al 4’ minuto di recupero dei 4 (e non 3 ) concessi nel 2’ tempo, il direttore di gara ammonisce per la seconda volta ma per errore non espelle il n. 11 della Società Milo Calcio a Cinque, che subito sostituisce il predetto n. 11 ma soccombe per 4 – 6, risultato già acquisito in precedenza; 3) Appare allora evidente che l’errore nel quale è incorso l’arbitro e che lo stesso ha denunciato negli atti ufficiali, non ha esercitato alcuna influenza sullo svolgimento della gara e tantomeno sul risultato finale; 4) Di contro conseguenze non accettabili scaturirebbero dalla conferma del provvedimento assunto in primo grado, che priverebbe la Società appellante di una vittoria conseguita sul campo pur se danneggiata, anche in forma lievissima se si vuole, a causa della mancata espulsione del n. 11 della Società Milo Calcio a Cinque; P.Q.M. DELIBERA: in riforma del provvedimento assunto in primo grado e in accoglimento dell’appello sopra proposto; di ripristinare il risultato conseguito in campo dalla Società Viagrande Calcio (4 – 6 in favore della Società Viagrande); senza addebito di tassa reclamo.
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