COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 di Acicatena – (avverso provvedimento ripetizione gara – GARA DACCA 2000/ATLETICO PEDARA DEL 24.01.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. Catania) – Proc. N. 42/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 di Acicatena – (avverso provvedimento ripetizione gara – GARA DACCA 2000/ATLETICO PEDARA DEL 24.01.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. Catania) – Proc. N. 42/B L’appellante chiede assegnazione di gara vinta per 0 – 3, evidenziando che gli incidenti sono stati originati esclusivamente dagli ospiti e che il Giudice Sportivo si è espresso in una interpretazione personale dei contenuti del referto arbitrale, adottando un provvedimento di ripetizione della gara non condivisibile; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro e data comunicazione alla ricorrente dell’avvenuta acquisizione istruttoria, osserva: 1) la lettura del referto di gara e le acquisizioni successive, inducono a ritenere corretta la decisione assunta dall’arbitro di proseguire pro forma la gara; 2) Non sembrano di contro condivisibili le conclusioni del Giudice Sportivo, tenuto conto che, secondo quanto descritto dal direttore di gara, la partecipazione di molti calciatori ospiti ai fatti originati da sostenitori e dirigenti ospiti, lo avrebbe indotto a provvedimenti di espulsione che avrebbero impedito la prosecuzione della gara; 3) Anche in sede di successiva audizione in udienza il direttore di gara ha confermato le responsabilità esclusive della Società ospite, rendendosi così necessaria la riforma del provvedimento di primo grado, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di riformare il provvedimento impugnato e in accoglimento dell’appello come sopra proposto, di infliggere alla Società Atletico Pedara la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; senza addebito di tassa reclamo.
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